Sollecito di pagamento: come chiedere una fattura non pagata
Una fattura scaduta e non pagata non è ancora un problema legale: il più delle volte è un promemoria che manca. Il sollecito di pagamento serve a quello, e se non basta prepara la strada ai passi successivi. Qui trovi la sequenza da seguire, un modello di lettera di sollecito e uno di diffida, gli interessi di mora che la legge ti riconosce, i termini di prescrizione e cosa succede se arrivi al decreto ingiuntivo.
Quando una fattura è davvero scaduta
Prima di sollecitare, controlla la scadenza. Se l’avete concordata, vale quella. Se non l’avete concordata, tra imprese o con una Pubblica Amministrazione il D.Lgs. 231/2002 fissa trenta giorni dal ricevimento della fattura (o dal ricevimento della merce o dalla prestazione, quando la data della fattura non è certa).
Tra imprese si può pattuire un termine più lungo; oltre sessanta giorni deve essere pattuito espressamente e per iscritto, e non deve essere gravemente iniquo per chi aspetta il pagamento. Con la Pubblica Amministrazione il termine non può superare i sessanta giorni.
Queste regole valgono anche per te se sei un professionista o un lavoratore autonomo: la legge 81/2017 le estende alle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e Pubbliche Amministrazioni e tra lavoratori autonomi. Non valgono quando il cliente è un privato consumatore.
Con la fattura elettronica la data di ricevimento è scritta nella ricevuta di consegna del SdI. Se il cliente dice di non averla ricevuta, guarda lì. Se il codice era sbagliato, leggi cos’è il codice SdI.
La sequenza del sollecito
Un buon recupero crediti è graduale. Ogni passo è un po’ più formale del precedente, e lascia al cliente una strada semplice per pagare.
| Quando | Cosa fai | Tono |
|---|---|---|
| Qualche giorno dopo la scadenza | Email o telefonata di promemoria, con la fattura allegata | Cordiale: può essere una svista |
| Dopo circa due settimane | Lettera di sollecito di pagamento, con una nuova data | Chiaro e fermo |
| Dopo il secondo silenzio | Diffida e messa in mora, per PEC o raccomandata A/R | Formale |
| Se non basta | Avvocato, decreto ingiuntivo | Legale |
I tempi sono indicativi: la legge non fissa quanti solleciti fare né a quale distanza. Conta invece che ogni richiesta sia scritta, perché è quella che potrai mostrare dopo.
Prima di scrivere, controlla che la fattura sia corretta: importo, dati del cliente, IBAN. Un errore in fattura può bastare a far aspettare anche un cliente in buona fede.
Modello di lettera di sollecito di pagamento fattura
Il primo sollecito scritto ricorda, non accusa. Adatta il modello al tuo caso:
Oggetto: Sollecito di pagamento fattura n. [numero] del [data]
Gentile [nome del cliente],
Le scrivo a proposito della fattura n. [numero] del [data], di [importo] €,
con scadenza [data di scadenza]. Dai miei controlli non risulta ancora
il pagamento.
Se ha già provveduto, Le chiedo di inviarmi la contabile del bonifico e La
ringrazio. Altrimenti La prego di effettuare il pagamento entro il [nuova data]
sul conto IBAN [IBAN], intestato a [nome e cognome].
Allego una copia della fattura. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti,
[nome e cognome]
[partita IVA]
Il modello usa il Lei, il registro abituale di una lettera commerciale. Se con il cliente vi date del tu, riscrivilo così: il contenuto non cambia.
Diffida e messa in mora: il secondo passo
Se il sollecito resta senza risposta, il passo successivo è la diffida ad adempiere con messa in mora. Per il codice civile (art. 1219) il debitore è messo in mora con un’intimazione o una richiesta fatta per iscritto. La diffida ha tre effetti utili:
- dice chiaramente che il prossimo passo sarà legale;
- interrompe la prescrizione, perché ogni atto che mette in mora il debitore la interrompe (art. 2943 c.c.);
- ti lascia una prova con data certa, se la mandi per PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Oggetto: Diffida ad adempiere e costituzione in mora – fattura n. [numero] del [data]
Gentile [nome del cliente],
nonostante il sollecito del [data del sollecito], la fattura n. [numero]
del [data], di [importo] €, scaduta il [data di scadenza], risulta ancora
non pagata.
Con la presente La diffido formalmente a pagare l'importo di [importo] €
entro [numero] giorni dal ricevimento di questa comunicazione, sul conto
IBAN [IBAN], e La costituisco in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile.
Le ricordo che, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, sull'importo dovuto maturano
gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza, oltre all'importo
forfettario di 40 € a titolo di risarcimento dei costi di recupero.
Decorso inutilmente il termine, procederò al recupero del credito nelle
sedi opportune, senza ulteriore avviso.
Distinti saluti,
[nome e cognome]
[partita IVA]
Togli il paragrafo sugli interessi del D.Lgs. 231/2002 se il cliente è un privato: con i consumatori quella legge non si applica.
Gli interessi di mora e i 40 € di spese
Tra imprese, e tra un lavoratore autonomo e un’impresa, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno dopo la scadenza, senza bisogno di messa in mora (art. 4, D.Lgs. 231/2002). Sono interessi semplici, calcolati giorno per giorno.
Se non avete concordato un tasso, il tasso legale di mora è il tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica il tasso di riferimento ogni semestre in Gazzetta Ufficiale.
| Periodo | Tasso di riferimento (MEF) | Tasso di mora (riferimento + 8 punti) |
|---|---|---|
| 1 luglio – 31 dicembre 2026 | 2,40% | 10,40% |
Per un ritardo che cade in un altro semestre usa il tasso di quel semestre: il MEF li pubblica tutti sulla pagina dei tassi di interesse del Dipartimento dell’Economia.
Un esempio: su una fattura di 1.000 € pagata con 60 giorni di ritardo nel secondo semestre 2026, gli interessi sono circa 1.000 × 10,40% × 60 / 365 = 17,10 €.
In più hai diritto a un importo forfettario di 40 € a titolo di risarcimento dei costi di recupero, anche questo senza messa in mora (art. 6), e puoi chiedere di più se provi costi maggiori, ad esempio quelli dell’avvocato.
Con un cliente privato valgono invece gli interessi legali dell’art. 1284 del codice civile, fissati per il 2026 all’1,60% annuo dal D.M. 10 dicembre 2025.
Quanto tempo hai: la prescrizione
Un credito non dura per sempre. I termini del codice civile che ti riguardano più spesso sono tre:
| Credito | Termine | Articolo |
|---|---|---|
| Regola generale | 10 anni | art. 2946 c.c. |
| Compenso di un professionista per l’opera prestata | 3 anni | art. 2956 c.c. |
| Prezzo di merci vendute da un commerciante a chi non ne fa commercio | 1 anno | art. 2955 c.c. |
I termini di tre anni e di un anno sono prescrizioni presuntive: passato quel tempo la legge presume che tu sia stato pagato, e contestarlo diventa molto difficile. Trattali come il limite pratico entro cui agire.
Ogni diffida scritta interrompe la prescrizione. Per questo la messa in mora per PEC o raccomandata non è una formalità: è ciò che tiene vivo il credito mentre aspetti.
Se non paga ancora: il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è la via più rapida per un credito in denaro documentato. Lo chiedi al giudice con un ricorso, di solito tramite un avvocato, e il giudice decide sulla base dei documenti che presenti.
In parole semplici:
- Serve una prova scritta. Per le prestazioni di imprenditori e lavoratori autonomi la legge considera prova scritta, ai sensi dell’art. 634 del codice di procedura civile, anche le fatture elettroniche trasmesse tramite il SdI.
- Il giudice emette il decreto. Il codice gli chiede di farlo entro trenta giorni dal deposito del ricorso, e nel decreto liquida anche le spese.
- Il debitore ha quaranta giorni. Dalla notifica può pagare o fare opposizione. Il termine è di cinquanta giorni se risiede in un altro Stato dell’Unione europea.
- Senza opposizione, si passa all’esecuzione. Se il debitore non paga e non si oppone, puoi procedere con l’esecuzione forzata, ad esempio un pignoramento.
Prima di arrivarci, valuta costi e tempi con un avvocato: per una fattura piccola, una diffida ben fatta risolve spesso più di un ricorso.
Una fattura non pagata resta una fattura emessa. Fuori dal regime forfettario, l’IVA di una fattura emessa è esigibile dalla data della fattura, anche se il cliente non paga: parlane con il tuo commercialista. Per i campi della fattura del forfettario, leggi la fattura nel regime forfettario.
Riepilogo
- Controlla la scadenza: trenta giorni se non ne avete concordata un’altra, tra imprese e lavoratori autonomi.
- Promemoria, sollecito scritto, diffida con messa in mora per PEC: ogni passo per iscritto.
- Interessi di mora automatici al tasso di riferimento più otto punti (10,40% nel secondo semestre 2026) e 40 € forfettari.
- Tre anni per il compenso di un professionista, un anno per un commerciante verso un privato: la diffida interrompe il conto.
- L’ultimo passo è il decreto ingiuntivo, con la fattura elettronica come prova scritta.
Farti pagare per il lavoro che hai fatto non è scortesia: è rispetto, anche per il tuo tempo.
💜💙 Il tuo team BravoLisa
Questo articolo ha solo scopo informativo generale e non costituisce consulenza fiscale, legale o contabile. Ogni situazione è diversa: rivolgiti a un professionista qualificato (commercialista, consulente fiscale o avvocato) per un parere adatto al tuo caso. BravoLisa non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base di queste informazioni.
Fonti (8)
- Normattiva — D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)
- MEF, Ragioneria Generale dello Stato — testo del D.Lgs. 231/2002 (artt. 4 e 6)
- MEF, Dipartimento dell'Economia — Saggio di interesse nei ritardi di pagamento, 2° semestre 2026
- MEF, Dipartimento dell'Economia — Tassi di interesse (pubblicazioni semestrali)
- Normattiva — Legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 2 (lavoro autonomo e transazioni commerciali)
- Gazzetta Ufficiale — D.M. 10 dicembre 2025, saggio degli interessi legali per l'anno 2026
- Normattiva — Codice civile (artt. 1219, 2943, 2946, 2955, 2956)
- Normattiva — Codice di procedura civile (artt. 633, 634, 641)